Veneto, 9 e su appuntamento da prenotare telefonicamente) Giovedì dalle 9.00 alle 13.00 (su appuntamento già fissato dall'ufficio) Apertura ai cittadini (non tecnici) per info su Edilizia
Giovedì dalle 12.00 alle 13.00 Ritiro dei tesserini relativi ad attività economiche e polizia
Ai fini della verifica delle distanze si ritiene RILEVANTE la collocazione nel territorio comunale, entro i 500 metri misurati nel percorso pedonale più breve, di un luogo qualificabile come “sensibile” in un momento temporalmente ancora successivo a quello di avvenuto legittimo insediamento ex art. Per tali fattispecie, il rispetto del requisito della distanza da luoghi “sensibili”, non in precedenza esigibile in funzione della irretroattività della norma regionale, deve essere oggetto di puntuale verifica in occasione di ogni incremento/diversificazione dell'offerta di gioco. 0574 1836901 (martedì, mercoledì, giovedì ore 9.00 - 11.00) 0574 1836855 (venerdì ore 9.00 - 11.00). 055 4387777 - Per problemi relativi al funzionamento di STAR, riguardanti le pratiche delle attività produttive e di polizia amministrativa (attivo da lunedì a venerdì ore 8.00 - 19.00) Su appuntamento da prenotare sulle agende online: Istanze edilizie e Attività economiche Accesso alla documentazione TERNA per individuazione delle fasce di rispetto elettrodotti Dalle 9.00 alle 13.00 (su appuntamento da prenotare telefonicamente) Giovedì dalle 9.00 alle 13.00 (in viale V. Giovedì dalle 9.00 alle 13.00 (in viale V. amministrativa Mercoledì dalle 9.00 alle 13.00 (su
appuntamento già fissato dall'ufficio) Accesso agli atti
| Aspetto | Regola/Obbligo | Conseguenze |
|---|---|---|
| Età minima | 18 anni compiuti | Chiusura conto e trattenimento vincite |
| Autenticità dati | Dati veritieri e aggiornati | Sospensione e segnalazione |
| Autotutela | Possibilità di autolimitazione depositi | Blocco operazioni oltre il limite |
| Gioco responsabile | Accesso a strumenti di controllo | Autosospensione o esclusione |
| Tassazione vincite | Ritenuta alla fonte del 20% | Detratta automaticamente |
abusi edilizi (pratiche cartacee dal 01/01/2013 in poi) Accesso agli atti agibilità e impianti
Riferirsi ai moduli appositi della Polizia di Stato, scaricabili anche dalla sezione Cosa serve, da inviare direttamente alla Questura di Prato, in formato cartaceo o tramite PEC. Per l'avvio dell'attività di raccolta scommesse il modulo comprende le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà relativi ai dati del richiedente l’autorizzazione e della ditta / impresa che intende esercitare l’attività e ai vari requisiti personali e tecnici prescritti, e in particolare le dichiarazioni da rendere ai sensi dell'art. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000 relativamente al rispetto: dei regolamenti di polizia urbana e annonaria; delle norme urbanistiche e di quelle relative alle destinazioni d'uso; delle disposizioni di legge e di regolamenti regionali e comunali in base ai quali la sala per la raccolta di scommesse deve essere ubicata ad una distanza minima da siti e luoghi indicati come sensibili. Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) prevenzione incendi Polizia di Stato - Domanda di autorizzazione per l'esercizio di raccolta scommesse (art.
Approvazione della nomina di nuovi rappresentanti e/o comunicazione della revoca di nuovi rappresentanti Polizia di Stato - Domanda di approvazione della nomina di nuovi rappresentanti e/o comunicazione della revoca dei medesimi Dichiarazione di consenso per la conduzione, quale rappresentante del titolare, di esercizio per raccolta scommesse Polizia di Stato - Dichiarazione di consenso per la conduzione, quale rappresentante del titolare, di esercizio per raccolta scommesse Previo parere vincolante e positivo del SUEAP, si ottiene l'autorizzazione di pubblica sicurezza, rilasciata dal Questore e necessaria per l'avvio o il subentro nell'attività di raccolta scommesse in esercizi presenti sul territorio comunale. Nell'ambito temporale del procedimento amministrativo per il rilascio dell'autorizzazione di pubblica sicurezza (60 giorni), il Questore provvede alla verifica delle dichiarazioni, secondo bet bonus senza deposito febbraio 2026 le disposizioni di cui agli articoli 71 e 72 del D.P.R. 445/2000, chiedendo al Comune territorialmente competente di procedere al controllo delle dichiarazioni dell'istante, esprimendosi in merito in particolare in merito al rispetto delle distanze minime dai luoghi sensibili prescritte dalla normativa regionale e dal presente regolamento. Se il Comune attesta la conformità dei locali sede dell'esercizio di gioco alle previsioni in tema di distanze minime, il Questore, ricorrendo anche gli ulteriori presupposti soggettivi e oggettivi dell'autorizzazione, rilascia all'istante la licenza di cui all'articolo 88 del T.U.L.P.S. Se il Comune rileva il mancato rispetto delle distanze minime dai luoghi sensibili prescritte dalla normativa regionale e dal presente regolamento, il Questore è tenuto al diniego dell'istanza di autorizzazione di cui all'articolo 88 del T.U.L.P.S., previo preavviso di rigetto ai sensi dell'articolo 10-bis della L.
Vedi pagina Diritti di segreteria e istruttoria per le attività produttive e la polizia amministrativa. Due marche da bollo, di cui una per la richiesta di autorizzazione e una ai fini del rilascio della stessa. alla data di entrata in vigore (12/11/2013) della L.R. 18/10/2013 n. 57, per gli apparecchi con vincita in denaro di cui all’art. (pratiche dematerializzate) Accesso agli atti condoni edilizi (non istruiti e ancora da rilasciare) Accesso
557 del 19/03/2018, anche il Consiglio di Stato Sezione Terza con sentenza n. 4604/2018 riconosce che il Questore, ai fini del rilascio dell’autorizzazione di polizia ex art. 88 TULPS, deve tener conto dell’istruttoria comunale sul rispetto delle previsioni limitative all'apertura di esercizi per il gioco contenute nella normativa regionale e nell'eventuale regolamentazione comunale, in particolare sul rispetto delle distanze dai luoghi cosiddetti sensibili. La licenza ha durata permanente ed è comunque subordinata alla validità della concessione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato ed all’incarico del concessionario autorizzato, se diverso dal richiedente la licenza. L'attività è censita al punto 85 della tabella "A" allegata al decreto al decreto legislativo dlgs 222/2016 (Madia 2).
Per ulteriori informazioni si rimanda alla consultazione della pagina Gioco pubblico lecito: informazioni generali. Si applica il regime amministrativo della autorizzazione, cioè un provvedimento espresso del Questore ai sensi dell'art. 88 del TULPS, più Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) relativamente alla prevenzione incendi. La richiesta di autorizzazione in bollo può essere inoltrata: direttamente alla Questura di Prato, con consegna in forma cartacea all'Ufficio Licenze nei giorni e orari di apertura al pubblico, oppure in modalità telematica all'indirizzo PEC; tramite lo Sportello Unico per l'Edilizia e le Attività Produttive (SUEAP), esclusivamente in modalità on line mediante il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR). Che si tratti di negozio di gioco o punto di gioco, la documentazione da inviare è unica; è poi cura del richiedente indicare se l'attività è principale o accessoria.
L’esercente deve essere in possesso della concessione rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e prima dell’effettivo avvio dell’attività occorre un collaudo dell’Agenzia stessa. La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all’istanza di autorizzazione ed è trasmessa a cura del SUEAP ai Vigili del Fuoco. Il subingresso nella gestione o nella titolarità dell’esercizio, senza che si determini un concomitante incremento dell'offerta di gioco, non costituisce nuova installazione ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della L.R. 57/2013 (come sostituito dall'articolo 4 della L.R. 4/2018) e non comporta l'obbligo del rispetto delle distanze dai luoghi sensibili. agli atti edilizia (pratiche cartacee dal 01/01/2013 o dematerializzate) Attività economiche e accesso ai
110 comma 6, lettera "a" (AWP) e lettera "b" (VLT) del TULPS; alla data di entrata in vigore (14/01/2015) della L.R. 23/12/2014 n. 85, per le strutture dedicate, in via esclusiva, alla raccolta delle scommesse ai sensi dell’art. alla data di entrata in vigore (15/02/2018) della L.R. 23/01/2018 n.
4, per le strutture dedicate, anche in via non esclusiva, alla raccolta delle scommesse ai sensi dell’art. L'installazione di ulteriori apparecchi con vincita in denaro e/o l'avvio di raccolta di scommesse, indipendentemente da un eventuale concomitante ampliamento della superficie interna dedicata, si realizza in attività di gioco già aperte al pubblico alla (rispettiva) data di entrata in vigore dei divieti di cui alla norma regionale sulle distanze minime dai luoghi cosiddetti "sensibili" e quindi già valutate (positivamente, in quanto poi autorizzate) ai fini del rispetto di tale requisito. Ai fini della verifica delle distanze si ritiene NON RILEVANTE la collocazione nel territorio comunale, entro i 500 metri misurati nel percorso pedonale più breve, di un luogo qualificabile come “sensibile” in un momento temporalmente successivo a quello di avvenuto legittimo insediamento ex art. 86 o 88 TULPS dell'attività di gioco. La sussistenza del requisito della distanza da luoghi “sensibili” fissato dalla norma regionale è infatti condizione necessaria e sufficiente soltanto in sede di nuova apertura dell’esercizio di gioco e dell’originario avvio della relativa attività al pubblico.
In ciò si ritiene di adeguarsi al contenuto limitativo della circolare Ministero Interno – Dipartimento Pubblica Sicurezza prot. 557/PAS/U/007081/1200(1) del 21/05/2018, nella parte in cui s’intende “per nuove autorizzazioni quelle relative a nuove aperture di esercizi, riferendo il concetto di nuova apertura alla predisposizione, in senso fisico-materiale, dei locali ove viene effettivamente collocato l’esercizio stesso”. 57/2013, per gli apparecchi con vincita in denaro di cui all’art. 4/2018, per le strutture dedicate, anche in via non esclusiva, alla raccolta delle scommesse ai sensi dell’art. L'installazione di apparecchi con vincita in denaro e/o l'avvio di raccolta di scommesse, indipendentemente da un eventuale concomitante ampliamento della superficie interna dedicata, si realizza in attività di gioco aperte al pubblico prima della (rispettiva) data di entrata in vigore dei divieti di cui alla norma regionale sulle distanze minime dai luoghi cosiddetti "sensibili". relativi atti Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) di cui al R.D.
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